

Resta il divieto di dimora per il consigliere regionale, ma l’accusa di legittimità aveva chiesto di cancellare il reato principale. Gli Ermellini fissano i paletti per il futuro processo: «Da accertare se usò poteri propri o soltanto influenza politica».
Resta formalmente in piedi il divieto di dimora in Campania per Giovanni Zannini, ma la pronuncia della Corte di Cassazione del 15/7/26 nasconde una svolta processuale di assoluto rilievo. Dietro la decisione di respingere il ricorso sul piano cautelare e confermare l’ordinanza del Tribunale del Riesame, emerge un passaggio fondamentale: la stessa Procura Generale di piazza Cavour ha sposato la linea della difesa, chiedendo formalmente l’annullamento della contestazione per corruzione a carico del consigliere regionale.
Per la Procura Generale, l’addebito corruttivo non presentava i requisiti di legge necessari per reggere al vaglio di legittimità.
Pur non revocando la misura cautelare, la Suprema Corte ha fatto propria la delicatezza del nodo giuridico sollevato sia dalla difesa che dal PG, tracciando le linee guida che indirizzeranno il futuro dibattimento. Nelle motivazioni depositate, gli Ermellini hanno infatti isolato il cuore della condotta, rimandandone la tenuta al vaglio del contraddittorio pieno:
«Sarà, invece, oggetto di ulteriore approfondimento il secondo segmento della condotta, nella prospettiva sopra delineata, verificando, cioè, se il ricorrente abbia utilizzato, anche attraverso comportamenti materiali, poteri e prerogative riconducibili alla propria funzione pubblica, ovvero se, una volta esaurita la sfera dei poteri propri, abbia fatto valere esclusivamente la propria autorevolezza e capacità di influenza nei confronti dei pubblici ufficiali chiamati ad assumere la decisione».
Il principio affermato dai giudici in buona sostanza è il seguente: La carica elettiva non trasforma automaticamente ogni pressione, raccomandazione o intervento in un patto corruttivo: se Zannini si è limitato a far valere la propria influenza politica o la notorietà personale senza spendere poteri, doveri o atti materiali legati al suo specifico mandato istituzionale, la corruzione funzionale perde il suo presupposto cardine.
Se il capitolo cautelare vede la conferma della misura, la convergenza della Procura Generale e i paletti fissati dalla Cassazione spostano l’ago della bilancia verso il dibattimento, dove l’ipotesi di corruzione dovrà essere interamente riesaminata alla luce di requisiti probatori stringenti.



