{"id":37444,"date":"2022-11-06T17:34:36","date_gmt":"2022-11-06T16:34:36","guid":{"rendered":"http:\/\/thereportzone.it\/?p=37444"},"modified":"2022-11-06T17:38:21","modified_gmt":"2022-11-06T16:38:21","slug":"le-sanzioni-disciplinari-irrigate-a-di-nardo-erano-fondate-accolto-il-ricorso-di-antonella-picano-il-consiglio-di-stato-ribalta-la-sentenza-del-tar-roma-e-conferma-le-sanzioni-disciplinari-comminate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=37444","title":{"rendered":"Le Sanzioni disciplinari irrigate a Di Nardo erano fondate. Accolto il ricorso di Antonella Picano. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Roma e conferma le Sanzioni disciplinari comminate al Comandante Di Nardo Antonio"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"691\" height=\"338\" src=\"http:\/\/thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/nuova-st-justin.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-36457\"\/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1100\" height=\"588\" src=\"http:\/\/thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/nuova-AZIENDA-AGRICOLA-GIOVANNI-TOSCANO.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-37396\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"998\" height=\"140\" src=\"http:\/\/thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SodaPDF-converted-quattro-BUONO.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-36456\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La V^ sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9694\/2022, depositata il 4.11.2022, ha ribaltato il giudizio di primo grado, confermando le sanzioni disciplinari originariamente applicate al Comandante Antonio Di Nardo dal collegio dell&#8217;ufficio dei procedimenti disciplinari del Comune di Mondragone, all&#8217;epoca presieduto dalla Dott.ssa Antonella Picano.\u00a0\u00a0<br><\/p>\n\n\n\n<p>Quest&#8217;ultima, &#8211; convinta della legittimit\u00e0 dell&#8217;operato del collegio dalla stessa presieduto &#8211; ha portato la controversia fino al Consiglio di Stato che, da ultimo, le ha dato ragione su tutta la linea.\u00a0\u00a0In calce alla sentenza si legge testualmente : &#8220;In definitiva, risulta dall\u2019analisi della complessiva vicenda, come il comportamento dell\u2019appellante, preordinato all\u2019adempimento dei doveri funzionali sulla stessa incombenti nella detta qualit\u00e0 di Presidente dell\u2019U.P.D., non possa ritenersi animato da intenti ritorsivi. N. 08979\/2021 REG.RIC.\u00a0\u00a0In conclusione, stante la fondatezza dei motivi proposti, l\u2019appello deve essere accolto e, per l\u2019effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado a ci\u00f2 conseguendo l\u2019annullamento degli atti e provvedimenti con esso impugnati&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-style-default\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"937\" src=\"https:\/\/linkwireless.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/jarama-pizza-allabrace.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-417\" srcset=\"https:\/\/www.thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/jarama-pizza-allabrace.jpg 750w, https:\/\/www.thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/jarama-pizza-allabrace-240x300.jpg 240w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Per l&#8217;effetto, dunque, la sanzione di 5000 euro originariamente applicata alla Picano \u00e8 stata definitivamente revocata mentre rivivono e saranno eseguite le sanzioni originariamente irrogate al Comandante Antonio Di Nardo e cio\u00e8: 1)la sanzione irrogata (in data 14.2.2019) della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10; 2) la sanzione irrogata (in data 30.05.2019) della sospensione dal servizio per giorni 12 con privazione della retribuzione.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda traeva origine a seguito di un alterc\u00f2 sul luogo di lavoro tra il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Mondragone, Antonio Di Nardo, e un Luogotenente della medesima Polizia Municipale, fu Antonio Trano. Veniva avviato a carico di quest\u2019ultimo (che avrebbe offeso il primo) e su segnalazione del predetto Comandante un procedimento disciplinare, poi conclusosi, il 20 febbraio 2018, con l\u2019archiviazione a seguito delle formali scuse del sottoposto e in ragione della lieve entit\u00e0 della contestazione, con il solo voto contrario dell\u2019allora Presidente dell\u2019UPD (lo stesso Comandante di Polizia Municipale, il quale ricopriva tale carica sin dal 9 ottobre 2017). In data 27 febbraio 2018 il Di Nardo, dimessosi nel frattempo dalla carica di Presidente dell\u2019U.P.D. dopo l\u2019archiviazione del detto procedimento disciplinare, denunciava all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria i componenti dell\u2019U.P.D. per abuso d\u2019ufficio e omissione di atti d\u2019ufficio in relazione a fatti pregressi concernenti la gestione dei procedimenti disciplinari nel biennio 2016-2017, ma la denuncia era archiviata per infondatezza della notizia di reato, giusto decreto del GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 16.04.2018. In data 31 maggio 2018, a distanza di circa sei mesi dall\u2019alterco, il Comandante Di Nardo sporgeva querela anche nei confronti del Luogotenente per oltraggio a pubblico ufficiale in relazione ai fatti per i quali aveva chiesto l\u2019attivazione del procedimento disciplinare a carico di quest\u2019ultimo, ma anche per tale querela l\u2019Autorit\u00e0 procedente presentava in data 9 aprile 2019 richiesta di archiviazione. Nelle more il Di Nardo ometteva di dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (come richiede l\u2019art. 6, comma 4 del Codice di comportamento comunale) e al Sindaco quale superiore gerarchico (come, invece, sancito dall\u2019art. 8 d.P.R. n. 63\/2012) dell\u2019aver denunciato penalmente il dipendente comunale (l\u2019istruttore di vigilanza Trano) e rilasciava agli organi di stampa, senza autorizzazione del Sindaco, due interviste su fatti commessi nel territorio comunale oggetto di un&#8217;indagine penale (per i reati di prostituzione minorile) che aveva avuto grande risonanza mediatica per il Comune di Mondragone (in violazione dell&#8217;art. 10 comma 6 del Codice di comportamento).<\/p>\n\n\n\n<p> Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza\u00a0\u00a0del Comune di Mondragone, apprese queste omissioni, segnalava all\u2019UPD N. 08979\/2021 REG.RIC. le richiamate violazioni, dandone prima preavviso telefonico al destinatario con nota prot. 48745 del 18.10.2018 (come si evince dalla nota del RPCT del 4 dicembre 2018). In data 20.10.2018, dopo il preavviso di avvio del procedimento disciplinare nei suoi riguardi, il Di Nardo richiedeva all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria la riapertura ex art. 414 c.p.p. delle medesime indagini nel procedimento penale contro i componenti dell\u2019UPD, gi\u00e0 archiviato il 16 aprile 2018 (riapertura che, allo stato, non sarebbe stata autorizzata dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria) e depositava poi (il 29 novembre 2018) una memoria difensiva nell\u2019ambito del primo procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti con la quale sostanzialmente richiedeva all\u2019UPD di astenersi dal giudicarlo in virt\u00f9 della formulata richiesta di riapertura indagini. <br><\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 nonostante l\u2019UDP, ritenendo infondata l\u2019eccezione di improcedibilit\u00e0 sollevata, dopo articolata istruttoria, irrogava al Di Nardo, in data 14.2.2019, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10. In seguito, il 17 dicembre 2018, il nuovo comandante della Polizia Municipale comunicava al RPCT che il Di Nardo aveva, in precedenza, denunciato altri due collaboratori e anche in tal caso omesso di segnalare la situazione di irregolarit\u00e0 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.<\/p>\n\n\n\n<p> A seguito della segnalazione da parte del RPCT di tali omissioni, con atto notificato all\u2019interessato il 5 febbraio 2019 veniva avviato un secondo procedimento disciplinare a suo carico che si concludeva con la sanzione irrogatagli in data 30.05.2019 della sospensione dal servizio per giorni 12 con privazione della retribuzione. Due giorni dopo la notifica della seconda contestazione, il 7 febbraio 2019, il Di Nardo, sporgeva una nuova querela contro i due nuovi componenti dell\u2019UPD (07.02.2019) non colpiti dalla sua prima denuncia, che si accingevano a giudicarlo.<\/p>\n\n\n\n<p> Il Di Nardo, in tutte le memorie difensive presentate nei procedimenti N. 08979\/2021 REG.RIC. disciplinari in corso contro di lui, \u201csbandierava\u201d le sue denunce contro l&#8217;UPD con il fine di paralizzare i relativi procedimenti avviati nei suoi confronti. A seguito di tali accadimenti l\u2019ANAC dava avvio, su impulso di parte, a un procedimento sanzionatorio nei confronti dell\u2019Ufficio Procedimenti disciplinari (dandone comunicazione il 28 febbraio 2019 al suo presidente nella detta qualit\u00e0) per l\u2019accertamento della possibile natura ritorsiva delle sanzioni irrogate nei procedimenti disciplinari contro il Di Nardo, applicando all\u2019esito la sanzione impugnata soltanto nei confronti dell\u2019odierna appellante.<\/p>\n\n\n\n<p> Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha dichiarato accertata la legittimit\u00e0 dell&#8217;operato del collegio disciplinare del comune di Mondragone confermando, dunque, le violazioni e le sanzioni disciplinari irrogate a Di Nardo Antonio.<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\"  class=\"wp-block-file__embed\" data=\"http:\/\/thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/SENTENZA-.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incorporamento di SENTENZA-.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-872061a2-a232-40a9-b96c-87d24fc6fb91\" href=\"http:\/\/thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/SENTENZA-.pdf\">SENTENZA-<\/a><a href=\"http:\/\/thereportzone.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/SENTENZA-.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-872061a2-a232-40a9-b96c-87d24fc6fb91\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La V^ sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9694\/2022, depositata il 4.11.2022, ha ribaltato il giudizio<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":37445,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","footnotes":""},"categories":[8,5],"tags":[],"class_list":["post-37444","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","category-mondragone","post_format-post-format-image"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37444"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37444"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37444\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37449,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37444\/revisions\/37449"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/37445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thereportzone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}