{"id":27750,"date":"2020-10-21T08:06:10","date_gmt":"2020-10-21T06:06:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=27750"},"modified":"2020-10-21T08:06:10","modified_gmt":"2020-10-21T06:06:10","slug":"covid-19-ecco-la-nuova-ordinanza-di-de-luca-si-torna-allautocertificazione-leggi-tutto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=27750","title":{"rendered":"COVID-19 &#8211; Ecco la nuova ordinanza di De Luca: si torna all&#8217;autocertificazione &#8211; LEGGI TUTTO"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>CORONAVIRUS<\/strong>. E&#8217; stata pubblicata l&#8217;Ordinanza n.82 del 20 Ottobre 2020, gi\u00e0 annunciata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel pomeriggio di ieri. Consistenti le restrizioni cui si andr\u00e0 incontro. Oltre al famigerato &#8220;coprifuoco&#8221;, si ritorner\u00e0 anche all&#8217;obbligo della autocertificazione per quanto riguarda tutti gli spostamenti. Qui di seguito il testo dell&#8217;ordinanza:<br \/>\n1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell\u2019andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 \u00e8 confermata la sospensione delle attivit\u00e0 didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attivit\u00e0 destinate agli alunni con disabilit\u00e0 ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza \u00e8 consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell\u2019Istituto scolastico.<br \/>\n2. E\u2019 dato mandato all\u2019Unit\u00e0 di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a \u201ccontatti stretti\u201d, al fine dell\u2019eventuale riapertura della attivit\u00e0 in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.<br \/>\n3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilit\u00e0 sul territorio, ai cittadini campani \u00e8 fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andr\u00e0 autocertificata sotto personale responsabilit\u00e0, ai sensi del DPR 445\/2000- relative a:<br \/>\n&#8211; motivi di salute;<br \/>\n&#8211; comprovati motivi di lavoro;<br \/>\n&#8211; comprovati motivi di natura familiare;<br \/>\n&#8211; motivi scolastici e\/o afferenti ad attivit\u00e0 formative e\/o socio-assistenziali;<br \/>\n&#8211; altri motivi di urgente necessit\u00e0 .<br \/>\nE\u2019 in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.<br \/>\n4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell\u2019evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:<br \/>\na) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;<br \/>\nb) divieto di accesso nel territorio comunale;<br \/>\nc) sospensione delle attivit\u00e0 degli uffici pubblici, fatta salva l\u2019erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilit\u00e0;<br \/>\nd) sospensione delle attivit\u00e0 commerciali e produttive, ivi comprese le attivit\u00e0 di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalit\u00e0 di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attivit\u00e0 connesse all\u2019approvvigionamento di beni e servizi di prima necessit\u00e0 come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.<br \/>\n4.1. E\u2019 fatta salva la possibilit\u00e0 di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell\u2019assistenza alle attivit\u00e0 relative all\u2019emergenza, nonch\u00e9 degli esercenti le attivit\u00e0 consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attivit\u00e0 e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non \u00e8 consentita l\u2019uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\n4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) \u00e8 disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d\u2019intesa \u2013 ove necessario- con l\u2019Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all\u2019Unit\u00e0 di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.<br \/>\n5. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.<br \/>\n6. Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art.2 del decreto legge n.33\/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformit\u00e0 a quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 di impresa, si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni.<br \/>\nPer l&#8217;accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l&#8217;articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorit\u00e0 statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorit\u00e0 regionali e locali sono irrogate dalle autorit\u00e0 che le hanno disposte. All&#8217;atto dell&#8217;accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l&#8217;autorit\u00e0 procedente pu\u00f2 disporre la chiusura provvisoria dell&#8217;attivit\u00e0 o dell&#8217;esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.<br \/>\nIl periodo di chiusura provvisoria \u00e8 scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima.<br \/>\nPer le sanzioni di competenza dell\u2019Amministrazione regionale all\u2019irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell\u2019Avvocatura regionale.<br \/>\n7. Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33\/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato.<br \/>\nI medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; CORONAVIRUS. 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