{"id":27303,"date":"2020-09-01T22:38:53","date_gmt":"2020-09-01T20:38:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=27303"},"modified":"2020-09-01T22:38:53","modified_gmt":"2020-09-01T20:38:53","slug":"cellole-zannini-aiuteremo-la-compasso-a-vincere-a-cellole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=27303","title":{"rendered":"CELLOLE &#8211; Zannini: \u201cAiuteremo la Compasso a vincere a Cellole\u201d"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<br \/>\n<strong>CELLOLE<\/strong>. Zannini: \u201cAiuteremo la Compasso a vincere a Cellole\u201d. \u201cIl consiglio di stato ha fatto giustizia, la lista della compasso \u00e8 stata riammessa e la aiuteremo a vincere le elezioni\u201d. Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Zannini, uomo di punta della lista \u201cDe Luca Presidente\u201d. \u201cCellole ha bisogno di una amministrazione seria e competente -continua Zannini- e la squadra della Compasso interpreta certamente questi requisiti. Far\u00f2 di tutto per favorire la sua vittoria\u201d.<br \/>\nSENTENZA:<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 6812 del 2020, proposto da<br \/>\nGiovanni Attilio Compasso, Alfredo Miosotis, Francesco Perretta, Valerio Bonanno, Francesco Lauretano, Pasquale Romano, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Franco Gaetano Scoca, Ignazio Tranquilli, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;<br \/>\ncontro<br \/>\nUfficio Territoriale del Governo Caserta e Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante\u00a0pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria\u00a0ex lege\u00a0in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br \/>\nSottocommissione\u00a0Elettorale\u00a0Circondariale di Sessa Aurunca, Comune di Cellole non costituiti in giudizio;<br \/>\nnei confronti<br \/>\nGiuseppina Mastroluca, non costituita in giudizio;<br \/>\nLuciano Mascolino, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Paolo Centore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 16;<br \/>\nUmberto Sarno, rappresentato e difeso dagli Avvocati Oronzo Caputo, Giovanni Romano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Romano in Roma, via Valadier 43;<br \/>\nFiore Renzo D&#8217;Onofrio, Antonietta Marchegiano, Guido Di Leone, Giovanni Iovino, rappresentati e difesi dagli Avvocati Oronzo Caputo, Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;<br \/>\nper la riforma<br \/>\ndella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3690\/2020, resa tra le parti, con cui era respinto il ricorso promosso per l\u2019annullamento del verbale di deliberazione n. 90 del 24 agosto 2020 con cui la Sottocommissione\u00a0Elettorale\u00a0Circondariale di Sessa Aurunca ha ricusato la lista avente contrassegno \u201cCuore stilizzato con sfumature di rosa e magenta che racchiude l&#8217;ortofoto dell&#8217;agglomerato cittadino, riportante la scritta Cellole nel Cuore in colore turchese contornato dallo sfondo di sfumature celeste-blu che inglobano il cuore stilizzato con 4 uccelli di colore magenta, blu-turchese e giallo, infine nello sfondo celeste blu \u00e8 riportata la dicitura Cristina Compasso Sindaco\u201d dalla competizione\u00a0elettorale\u00a0per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020;<br \/>\nse ed in quanto lesiva, della comunicazione a firma del Segretario Comunale di Cellole, dott.ssa Maria Angela Terribile, recante prot. 244\/sec del 24 agosto 2020 (prot. partenza n. 22382 del 24 agosto 2020) ed avente ad oggetto \u201cIntegrazione presentazione lista n. 3\u201d;<br \/>\nse ed in quanto lesiva, della comunicazione a firma del Segretario Comunale di Cellole, dott.ssa Maria Angela Terribile, recante prot. 245\/sec del 24 agosto 2020 (prot. partenza n. 22490 del 24 agosto 2020) ed avente ad oggetto \u201cUlteriore integrazione presentazione lista n. 3\u201d;<br \/>\nse ed in quanto lesiva, della comunicazione a firma del Segretario Comunale di Cellole, dott.ssa Maria Angela Terribile, recante prot. 246\/sec del 24 agosto 2020 (prot. partenza n. 22492 del 24 agosto 2020) ed avente ad oggetto \u201cUlteriore integrazione presentazione lista n. 3\u201d;<br \/>\nse ed in quanto lesivo del verbale di deliberazione n. 91 del 24 agosto 2020 con cui la Sottocommissione\u00a0Elettorale\u00a0Circondariale di Sessa Aurunca ha proceduto al sorteggio per l&#8217;attribuzione del numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco nella parte in cui non viene inclusa la lista denominata \u201cCELLOLE NEL CUORE \u2013 Cristina Compasso Sindaco\u201d;<br \/>\ndi ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi;<br \/>\nNONCH\u00c9<br \/>\nper la conseguente ammissione della Lista denominata \u201cCELLOLE NEL CUORE \u2013 Cristina Compasso Sindaco\u201d alla tornata\u00a0elettorale\u00a0per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell\u2019Ufficio Territoriale del Governo Caserta, di Luciano Mascolino, di Umberto Sarno, di Fiore Renzo D&#8217;Onofrio, di Antonietta Marchegiano, di Guido Di Leone, di Giovanni Iovino e del Ministero dell&#8217;Interno;\u00a0Visti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell\u2019udienza pubblica speciale\u00a0elettorale\u00a0del giorno 1 settembre 2020 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Salvatore Di Pardo, Franco Gaetano Scoca, Ignazio Tranquilli per s\u00e9 e su delega dichiarata di Stefano La Marca, Oronzo Caputo, Giovanni Romano, Paolo Centore e l&#8217;Avvocato dello Stato Alberto Giua;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I &#8211; Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, gli istanti premettono che, a seguito della convocazione dei comizi elettorali con decreto del Prefetto della Provincia di Caserta del 27 luglio 2020, i componenti della lista denominata \u201cCELLOLE NEL CUORE \u2013 Cristina Compasso Sindaco\u201d avevano presentato, per il tramite dei delegati Giovanni Attilio Compasso e Alfredo Miosotis, la propria candidatura, come ufficialmente attestato e dichiarato dal Segretario Comunale di Cellole, in data 22 agosto 2020, nella ricevuta rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 28 del d.P.R. n. 570\/1960, alle ore 11:50.\u00a0Gli appellanti censurano, dunque, la sentenza di primo grado, con la quale era respinto il ricorso di primo grado per l\u2019annullamento del provvedimento di\u00a0esclusione, emanato in autotutela dalla Sottocommissione\u00a0Elettorale\u00a0Circondariale di Sessa Aurunca in ragione di n. 3 note integrative redatte e prodotte dallo stesso Segretario Comunale di Cellole, nella successiva data del 24 agosto 2020.<br \/>\nIl primo giudice riteneva prevalente, ai fini della decisione, lo \u2018sforamento\u2019 rispetto al termine orario perentorio nella presentazione della lista dei ricorrenti, che riteneva attestato dalle note integrative \u2013 come recepite dal provvedimento gravato \u2013 e non scusabile in quanto imputabile ai delegati.\u00a0Avverso tale sentenza gli appellanti, pertanto, deducono i seguenti vizi:<br \/>\n1. erroneit\u00e0 e\/o illogicit\u00e0 e\/o contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine alla violazione degli<br \/>\nartt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570\/1960 e del principio generale del\u00a0favor partecipationis, nonch\u00e9 eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, poich\u00e9 la seconda parte della motivazione della sentenza appellata erroneamente avrebbe ritenuto anche le note integrative come atti fidefacenti, dovendosi, invece considerate tale solo l\u2019attestazione avvenuta in tempo reale, da cui si evinceva l\u2019avvenuta protocollazione della Lista n. 3, alle ore 11:50, e dunque entro il termine di legge;<br \/>\n2. motivazione carente e\/o erronea e\/o contraddittoria in ordine alla violazione degli artt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570\/1960, del principio generale del\u00a0favor partecipationis\u00a0e dell\u2019art. 97 Cost., nonch\u00e9 eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, in quanto nel verbale n. 90\/2020, di ricusazione della lista, la Sottocommissione\u00a0elettorale, infatti, avrebbe dato erroneamente per certo un elemento non evincibile dalle note (e dagli atti tutti) del Segretario Comunale, ossia quello per cui, alle ore 12:00, il modello con tutte le sottoscrizioni dei presentatori, debitamente autenticate, non si fosse ancora perfezionato; infatti, il Segretario comunale, nelle note integrative si sarebbe limitato ad affermare che, prima della scadenza del termine (e non dopo), si sarebbe recata presso l\u2019Ufficio comunale all\u2019uopo preposto al fine di verificare l\u2019andamento delle operazioni di autentica delle sottoscrizioni e che, sempre prima della scadenza del termine, risultavano avere firmato ed essere stati identificati 27 sottoscrittori; aggiungendo che, alle ore 12.00, tutti i delegati e i sottoscrittori erano comunque presenti in Comune;<br \/>\n3. erroneit\u00e0 e\/o illogicit\u00e0 e\/o contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine alla violazione degli<br \/>\nartt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570\/1960 e del principio generale del\u00a0favor partecipationis, nonch\u00e9 all\u2019eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, violazione dell\u2019art. 97 Cost., poich\u00e9 la pronuncia sarebbe, comunque, errata anche laddove imputa ai presentatori della lista il (preteso) lieve ritardo posto alla base della ricusazione contestata, poich\u00e9 i presentatori della lista risulterebbero comunque presenti da lungo tempo presso l\u2019Ufficio comunale deputato all\u2019autentica delle sottoscrizioni; sicch\u00e9, semmai dovrebbe ritenersi insufficiente il servizio organizzato dal Comune al fine di garantire il rigoroso rispetto delle misure emergenziali volte ed il distanziamento previsto dalla normativa anti Covid-19;<br \/>\n4. motivazione carente e\/o erronea e\/o contraddittoria in ordine alla violazione degli artt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570\/1960, e del principio generale del\u00a0favor partecipationis, nonch\u00e9 in ordine all\u2019eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, in quanto, subordinatamente, la ricusazione sarebbe, comunque, illegittima e contrastante con il\u00a0favor partecipationis,\u00a0poich\u00e9 risulterebbe incontestato che, prima della scadenza del termine delle 12.00, fossero presenti all\u2019interno degli Uffici comunali tutti gli elementi necessari a pervenire al perfezionamento dell\u2019elenco dei sottoscrittori e che, in ogni caso prima della scadenza del termine erano sicuramente gi\u00e0 state apposte (almeno) 27 firme corredate dall\u2019indicazione del documento di identit\u00e0 a lato.\u00a0Gli appellanti, pertanto, chiedono, disporre l\u2019annullamento della sentenza appellata e dei provvedimenti ivi salvaguardati e conseguentemente disporre l\u2019ammissione della Lista denominata \u201cCELLOLE NEL CUORE \u2013 Cristina Compasso Sindaco\u201d alla tornata\u00a0elettorale\u00a0per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020.<br \/>\nSi \u00e8 costituito per resistere l\u2019Ufficio territoriale del Governo di Caserta. Con successiva memoria l\u2019amministrazione ha sottolineato il carattere speciale del procedimento\u00a0elettorale.<br \/>\nSi sono, altres\u00ec, costituiti i controinteressati che hanno chiesto il rigetto dell\u2019appello per la carenza della documentazione essenziale ai fini della presentazione della lista degli appellanti.<br \/>\nAll\u2019udienza pubblica speciale dell\u20191 settembre 2020 le parti hanno discusso e la causa, di seguito, \u00e8 stata trattenuta in decisione,<br \/>\nII \u2013 L\u2019appello \u00e8 fondato.<br \/>\nDeve osservarsi che agli atti di causa sono presenti i verbali della Sottocommissione\u00a0elettorale, sottoscritti dal Presidente, che devono ritenersi atti assistiti da fede privilegiata di quanto in essi attestato.\u00a0Da tali verbali non solo \u00e8 possibile individuare la presentazione della lista completa degli elementi necessari degli odierni appellanti alle ore 11.50, conformemente alla prima ricevuta rilasciata dal Segretario comunale, ma anche l\u2019avvenuta presentazione della lista n. 2 (nell\u2019ordine) alle ore 11.00.\u00a0Orbene, nelle note integrative inviate dal Segretario comunale alla Commissione \u2013 senza che sia rinvenibile in atti alcuna richiesta istruttoria \u2013 risulterebbe contraddetto non solo l\u2019orario precedentemente indicato dallo stesso Segretario e recepito nel verbale della Sottocommissione, ma anche l\u2019orario di presentazione della lista n. 2, avendo affermato, il Segretario, in una delle successive dichiarazioni, che alle 11,50 si trovava alle prese con la presentazione della Lista n. 2.<br \/>\nNe discende che le note integrative manifestano, come evidenziato dagli appellanti, elementi di contraddittoriet\u00e0, indicando successive precisazioni di differenti orari e circostanze, ma altres\u00ec contraddittoria con quanto risultante da altre attestazioni, la cui fede privilegiata non \u00e8 stata posta in dubbio, tant\u2019\u00e8 che non risulta che sia stato modificato il verbale della Sottocommissione relativo alla presentazione della Lista n. 2.<br \/>\nOrbene, deve ritenersi che, a fronte di un atto assistito da particolar fede, anche ove sia un pubblico ufficiale a volerne contestare la regolarit\u00e0, sia necessario l\u2019esperimento della particolare procedura della querela di falso, che nella specie \u00e8 mancata per lo meno con riguardo alla presentazione dell\u2019altra Lista.<br \/>\nTale circostanza corrobora la fondatezza del primo motivo di gravame, che, di per s\u00e9, comporta l\u2019accoglimento dell\u2019appello.<br \/>\nRisulta evidente, da quanto sin qui rappresentato, che non pu\u00f2 riconoscersi valore fidefacente a dichiarazioni successive, non collegate alla verbalizzazione di quanto accaduto alla presenza del pubblico ufficiale.<br \/>\nIII \u2013 Non pu\u00f2 trascurarsi, poi, l\u2019ulteriore profilo della particolarit\u00e0 della situazione emergenziale e delle disposizioni sul distanziamento, che non potrebbero, con riferimento esclusivo alla fattispecie specifica, non far propendere per la prevalenza del\u00a0favor partecipationis.<br \/>\nIV &#8211; Ne consegue che l\u2019appello deve essere accolto.<br \/>\nPer l\u2019effetto, in riforma della sentenza di prime cure, deve essere annullato il provvedimento di\u00a0esclusione\u00a0della lista \u201cCELLOLLE NEL CUORE\u201d, con conseguente ripristino dell\u2019ammissione alla competizione\u00a0elettorale.<br \/>\nIn ragione della particolarit\u00e0 della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br \/>\nP.Q.M.\u00a0Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l\u2019effetto, in riforma della sentenza n. 3690\/2020, dispone l\u2019ammissione della Lista denominata \u201cCELLOLE NEL CUORE \u2013 Cristina Compasso Sindaco\u201d alla tornata\u00a0elettorale\u00a0per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020.<br \/>\nSpese compensate.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:\u00a0Marco Lipari, Presidente<br \/>\nStefania Santoleri, Consigliere\u00a0Raffaello Sestini, Consigliere\u00a0Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore<br \/>\nAntonio Massimo Marra, Consigliere<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; CELLOLE. 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